Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 591-ter (Ricorso al giudice dell’esecuzione)
Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Art. 591 ter (Ricorso al giudice dell’esecuzione)
Quando, nel corso delle operazioni di ven- dita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell’ese- cuzione, il quale provvede con decreto. Avverso gli atti del professionista delegato è ammesso reclamo delle parti e degli inte- ressati, da proporre con ricorso al giudice dell’esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell’atto o dal- la sua conoscenza. Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Sul reclamo di cui al secondo comma, il giu- dice dell’esecuzione provvede con ordinan- za, avverso la quale è ammessa l’opposizio- ne ai sensi dell’articolo 617.
Quando, nel corso delle operazioni di ven- dita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell’ese- cuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre re- clamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delega- to con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non so- spende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, dispon- ga la sospensione. Contro il provvedimen- to del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecie
Breve commento Finalizzata ad un più celere svolgimento delle operazioni di vendita è poi la previsione della legge delega dal duplice contenuto (durata annuale della delega, compimento in tale perio- do di tempo di tre esperimenti di vendita). La disposizione della legge delega ha sollevato criticità operative: intesa alla lettera, cioè a dire come riferita all’intero corpus delle atti- vità oggetto di delega analiticamente descritte dal num.1) a num. 13) dell’art. 591 bis, terzo comma, c.p.c., essa dava luogo ad una concreta irrealizzabilità, in quanto, pur ammettendo il felice esito del primo esperimento di vendita, i tempi occorrenti per il compimento delle varie attività (il versamento del saldo prezzo, l’emissione del decreto di trasferimento, la
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