redazione e l’approvazione del progetto di distribuzione) sforavano di certo l’anno; d’altro canto, forti perplessità sono state sollevate dagli operatori circa la possibilità di tentare tre esperimenti di vendita in un anno, in ragione degli obbligatori tempi da accordare per la formulazione delle offerte di acquisto e per le tempistiche di prassi degli adempimenti pubblicitari. Nella consapevolezza di questi problemi, si è dato egualmente corso alla de- lega, intendendo la durata annuale, al di là del tenore letterale, nell’unico senso plausibile, cioè a dire come riferito alle operazioni di vendita in senso stretto: con il modificato secon- do comma dell’art. 591 bis c.p.c., si è pertanto statuito che con l’ordinanza che dispone la vendita il giudice dell’esecuzione fissi un termine finale per il completamento delle opera- zioni delegate, nella loro globalità intese, e disponga altresì lo svolgimento, entro il termi- ne di un anno dall’emissione dell’ordinanza, di un numero di esperimenti di vendita non inferiore a tre, secondo i criteri stabiliti dall’articolo 591, secondo comma;, stabilendo le modalità di effettuazione della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte d’acquisto e il luogo ove si procede all’esame delle stesse, alla gara tra gli offerenti ed alle operazio- ni dell’eventuale incanto. Il concreto pericolo di non riuscire ad effettuare nell’anno i tre tentativi di vendita è salvaguardato dalla possibilità per il delegato di richiedere tempe- stiva proroga al giudice della esecuzione, fermo restando che non sono inficiati da nullità gli atti del subprocedimento compiuti oltre il termine accordato per gli stessi. Lo sfora- mento del termine ha infatti ripercussioni solo e soltanto sull’incarico al professionista, che può essere revocato (come nell’ipotesi di inosservanza delle direttive impartite) dal giudice dell’esecuzione, previo contraddittorio con l’interessato, secondo la regola posta dal novellato tredicesimo comma dell’art. 591-bis c.p.c., che recepisce anche la previsione (più che altro un monito o raccomandazione per i giudici dell’esecuzione) della vigilanza del giudice dell’esecuzione sul regolare e tempestivo svolgimento delle attività delegate e sull’operato del professionista delegato, da realizzarsi mediante richiesta (in ogni mo- mento) di informazioni sulle operazioni di vendita.
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