Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 596 (Formazione del progetto di distribuzione)
Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023
Art. 596 (Formazione del progetto di distribuzione)
Se non si può provvedere a norma dell’arti- colo 510 primo comma, il giudice dell’ese- cuzione o il professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis, non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione, an- che parziale, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consulta- to dai creditori e dal debitore, fissando l’u- dienza per la loro audizione. Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire. Tra la comunicazione dell’invito e l’udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni. Il giudice dell’esecuzione può disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate, in favore di creditori aventi diritto all’accantonamento a norma dell’articolo 510, terzo comma, ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell’articolo 512, qualora sia pre- sentata una fideiussione autonoma, irrevo- cabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all’articolo 574, primo comma, secondo periodo, idonea a garanti- re la restituzione alla procedura delle som- me che risultino ripartite in eccesso, anche
Se non si può provvedere a norma dell’ar- ticolo 510, primo comma, il professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis, en- tro trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede, secondo le direttive impartite dal giudice dell’esecuzione, alla formazione di un progetto di distribuzione, anche parzia- le, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e alla sua trasmissione al giudice dell’esecuzione. Il progetto di di- stribuzione parziale non può superare il no- vanta per cento delle somme da ripartire. Entro dieci giorni dal deposito del progetto, il giudice dell’esecuzione esamina il proget- to di distribuzione e, apportate le eventua- li variazioni, lo deposita nel fascicolo della procedura perché possa essere consultato dai creditori e dal debitore e ne dispone la comunicazione al professionista delegato. Il professionista delegato fissa innanzi a sé entro trenta giorni l’audizione delle parti per la discussione sul progetto di distribu- zione. Tra la comunicazione dell’invito e la data della comparizione innanzi al delegato debbono intercorrere almeno dieci giorni. Il giudice dell’esecuzione può disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate, in favore di creditori aventi diritto
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