Breve commento Viene affidato al professionista delegato il potenziale svolgimento di tutta la fase della di- stribuzione del ricavato: non soltanto la predisposizione del piano di riparto (sulla scor- ta delle preventive istruzioni del giudice dell’esecuzione), ma anche la convocazione delle parti innanzi a sé per l’audizione e la discussione sul progetto, la cui approvazione, in caso di mancata comparizione o mancata contestazione, compete al professionista delegato, il quale avrà altresì cura di provvedere al materiale pagamento delle singole quote agli asse- gnatari. Sono stati così ridisegnati gli articoli 596, 597 e 598 c.p.c. (nonché emendato l’art. 591-bis), facendo salva in ogni caso la preventiva verifica del giudice dell’esecuzione sul progetto di distribuzione elaborato dall’ausiliario (onde apportare le opportune correzio- ni e integrazioni) e la competenza esclusiva del medesimo giudice in caso di insorgenza di controversie in fase distributiva; una serie di stringenti termini sono stati fissati, onde accelerare il momento conclusivo dell’espropriazione, per il compimento della verifica del giudice sul progetto, della fissazione della data per l’audizione delle parti innanzi il pro- fessionista delegato, per l’emissione dei bonifici o mandati di pagamento dopo l’approva- zione del piano.
Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023
Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023
Art. 597. (Mancata comparizione) La mancata comparizione alla prima udien- za e in quella fissata a norma dell’articolo 485 ultimo comma importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all’articolo seguente.
Art. 597 (Mancata comparizione) La mancata comparizione delle parti per la discussione sul progetto di distribuzione innanzi al professionista delegato o all’u- dienza innanzi al giudice dell’esecuzione nell’ipotesi di cui all’articolo 596, quarto comma, importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all’articolo 598.
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