Breve commento Viene affidato al professionista delegato il potenziale svolgimento di tutta la fase della di- stribuzione del ricavato: non soltanto la predisposizione del piano di riparto (sulla scor- ta delle preventive istruzioni del giudice dell’esecuzione), ma anche la convocazione delle parti innanzi a sé per l’audizione e la discussione sul progetto, la cui approvazione, in caso di mancata comparizione o mancata contestazione, compete al professionista delegato, il quale avrà altresì cura di provvedere al materiale pagamento delle singole quote agli asse- gnatari. Sono stati così ridisegnati gli articoli 596, 597 e 598 c.p.c. (nonché emendato l’art. 591-bis), facendo salva in ogni caso la preventiva verifica del giudice dell’esecuzione sul progetto di distribuzione elaborato dall’ausiliario (onde apportare le opportune correzio- ni e integrazioni) e la competenza esclusiva del medesimo giudice in caso di insorgenza di controversie in fase distributiva; una serie di stringenti termini sono stati fissati, onde accelerare il momento conclusivo dell’espropriazione, per il compimento della verifica del giudice sul progetto, della fissazione della data per l’audizione delle parti innanzi il pro- fessionista delegato, per l’emissione dei bonifici o mandati di pagamento dopo l’approva- zione del piano.
Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023
Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Art. 598 (Approvazione del progetto) Se il progetto è approvato o si raggiun- ge l’accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale e il profes- sionista delegato a norma dell’artico- lo 591-bis o il giudice dell’esecuzione nell’ipotesi di cui all’articolo 596, quarto comma, ordina il pagamento agli aventi di- ritto delle singole quote entro sette giorni. Se vengono sollevate contestazioni innan- zi al professionista delegato, questi ne dà conto nel processo verbale e rimette gli atti al giudice dell’esecuzione, il quale provvede ai sensi dell’articolo 512.
Art. 598. (Approvazione del progetto) Se il progetto è approvato o si raggiunge l’accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale e il giudice dell’esecuzione o il professionista delegato a norma dell’ar- ticolo 591-bis (1) ordina il pagamento delle singole quote, altrimenti si applica la di- sposizione dell’articolo 512
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