Breve commento Viene affidato al professionista delegato il potenziale svolgimento di tutta la fase della di- stribuzione del ricavato: non soltanto la predisposizione del piano di riparto (sulla scor- ta delle preventive istruzioni del giudice dell’esecuzione), ma anche la convocazione delle parti innanzi a sé per l’audizione e la discussione sul progetto, la cui approvazione, in caso di mancata comparizione o mancata contestazione, compete al professionista delegato, il quale avrà altresì cura di provvedere al materiale pagamento delle singole quote agli asse- gnatari. Sono stati così ridisegnati gli articoli 596, 597 e 598 c.p.c. (nonché emendato l’art. 591-bis), facendo salva in ogni caso la preventiva verifica del giudice dell’esecuzione sul progetto di distribuzione elaborato dall’ausiliario (onde apportare le opportune correzioni e integrazioni) e la competenza esclusiva del medesimo giudice in caso di insorgenza di controversie in fase distributiva; una serie di stringenti termini sono stati fissati, onde accelerare il momento conclusivo dell’espropriazione, per il compimento della verifica del giudice sul progetto, della fissazione della data per l’audi- zione delle parti innanzi il professionista delegato, per l’emissione dei bonifici o mandati di pagamento dopo l’approvazione del piano.
Vecchio testo Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 614-bis. (Misure di coercizione indiretta)
Nuovo Testo Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023
Art. 614-bis (Misure di coercizione indiretta)
Con il provvedimento di condanna all’a- dempimento di obblighi diversi dal paga- mento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovu- ta dall’obbligato per ogni violazione o inos- servanza successiva ovvero per ogni ritardo
Con il provvedimento di condanna all’a- dempimento di obblighi diversi dal paga- mento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni
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