Guida RiformaCivile

nell’esecuzione del provvedimento. Il prov- vedimento di condanna costituisce tito- lo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409. Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto con- to del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.

ritardo nell’esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. Il giudice può fissare un termine di durata della misu- ra, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile. Se non è stata richiesta nel processo di co- gnizione, ovvero il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna, la som- ma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza, o ritardo nell’e- secuzione del provvedimento è determi- nata dal giudice dell’esecuzione, su ricorso dell’avente diritto, dopo la notificazione del precetto. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all’articolo 612. Il giudice determina l’ammontare della somma tenuto conto del valore della con- troversia, della natura della prestazione do- vuta, del vantaggio per l’obbligato derivante dall’inadempimento, del danno quantifica- to o prevedibile e di ogni altra circostanza utile. Il provvedimento costituisce titolo esecuti- vo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione, inosservanza o ritardo. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409.

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