Guida RiformaCivile

Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023

Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023

Art. 663. (Mancata comparizione o mancata opposizione dell’intimato) Se l’intimato non comparisce o comparen- do non si oppone, il giudice convalida la li- cenza o lo sfratto e dispone con ordinanza in calce alla citazione l’apposizione su di essa della formula esecutiva; ma il giudice deve ordinare che sia rinnovata la citazione, se risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore. Nel caso che l’intimato non sia comparso, la formula esecutiva ha effetto dopo trenta giorni dalla data dell’apposizione. Se lo sfratto è stato intimato per mancato pagamento del canone, la convalida è su- bordinata all’attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore che la moro- sità persiste. In tale caso il giudice può or- dinare al locatore di prestare una cauzione.

Art. 663 (Mancata comparizione o mancata opposizione dell’intimato) Se l’intimato non compare o comparendo non si oppone, il giudice convalida con or- dinanza esecutiva la licenza o lo sfratto. Il giudice ordina che sia rinnovata la cita- zione, se risulta o appare probabile che l’in- timato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore. Se lo sfratto è stato intimato per mancato pagamento del canone, la convalida è su- bordinata all’attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore che la moro- sità persiste. In tale caso il giudice può or- dinare al locatore di prestare una cauzione.

Breve commento Disposizione di coordinamento, volta a coordinare la disposizione di cui all’articolo 663 c.p.c. con l’abolizione della formula esecutiva.

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