Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023
Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023
Art. 669-quinquies. (Competenza in caso di clausola compromissoria, di compro- messo o di pendenza del giudizio arbitrale) Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri anche non rituali o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito.
Art. 669-quinquies. (Competenza in caso di clausola compromissoria, di compro- messo o di pendenza del giudizio arbitrale) Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri anche non rituali o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito, salvo quanto disposto dall’arti- colo 818, primo comma.
Breve commento L’attribuzione di poteri cautelari in capo agli arbitri ha reso necessario un intervento di co- ordinamento anche in relazione alle norme che sino ad oggi erano integralmente deputate alla disciplina dei provvedimenti cautelari nell’ipotesi di devoluzione della causa in arbi- trato. Si è dunque imposta quindi una modifica dell’articolo 669-quinquies c.p.c., deputato a disciplinare la competenza cautelare in caso di clausola compromissoria, compromesso o pendenza del giudizio arbitrale. Sino ad oggi la norma prevede che nell’ipotesi di con- troversie oggetto di clausola compromissoria, compromesso in arbitri, anche non rituali, ovvero di pendenza del giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito. Rispetto a tale generale previsione si è quindi reso necessario l’inserimento di un inciso per cui la stessa opera “salvo quanto disposto dall’ar- ticolo 818” del codice di procedura civile.
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