Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 669-octies. (Provvedimento di accoglimento)
Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Art. 669-octies. (Provvedimento di accoglimento)
L’ordinanza di accoglimento, ove la doman- da sia stata proposta prima dell’inizio della causa di merito, deve fissare un termine pe- rentorio non superiore a sessanta giorni per l’inizio del giudizio di merito, salva l’ap- plicazione dell’ultimo comma dell’articolo 669-novies. In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve es- sere iniziata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Il termine decorre dalla pronuncia dell’or- dinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione. Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pub- bliche amministrazioni, escluse quelle de- volute alla giurisdizione del giudice ammi- nistrativo, il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta pro- cedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni. Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromis- soria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all’altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, pro- pone la domanda e procede, per quanto le
L’ordinanza di accoglimento, ove la doman- da sia stata proposta prima dell’inizio della causa di merito, deve fissare un termine pe- rentorio non superiore a sessanta giorni per l’inizio del giudizio di merito, salva l’ap- plicazione dell’ultimo comma dell’articolo 669-novies. In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve es- sere iniziata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Il termine decorre dalla pronuncia dell’or- dinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione. Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pub- bliche amministrazioni, escluse quelle de- volute alla giurisdizione del giudice ammi- nistrativo, il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta pro- cedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni. Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromis- soria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all’altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, pro- pone la domanda e procede, per quanto le
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