spetta, alla nomina degli arbitri. Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell’articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di ur- genza emessi ai sensi dell’articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad an- ticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno te- muto ai sensi dell’articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito. Il giudice, quando emette uno dei provve- dimenti di cui al sesto comma prima dell’i- nizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare. L’estinzione del giudizio di merito non de- termina l’inefficacia dei provvedimenti di cui al sesto comma, anche quando la rela- tiva domanda è stata proposta in corso di causa. L’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo.
spetta, alla nomina degli arbitri. Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell’articolo 669-no- vies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emes- si a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell’articolo 688 e ai provvedimenti di sospensione dell’efficacia delle delibere assembleari adottati ai sensi dell’articolo 1137, quarto comma, del codice civile, ma ciascuna parte può iniziare il giu- dizio di merito. Il giudice, quando emette uno dei provve- dimenti di cui al sesto comma prima dell’i- nizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare. L’estinzione del giudizio di merito non de- termina l’inefficacia dei provvedimenti di cui al sesto comma, né dei provvedimenti cautelari di sospensione dell’efficacia delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni o società, anche quando la relativa domanda è stata propo- sta in corso di causa. L’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo.
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