Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 669-novies. (Inefficacia del provvedimento cautelare)
Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023
Art. 669-novies. (Inefficacia del provvedimento cautelare)
Se il procedimento di merito non è inizia- to nel termine perentorio di cui all’artico- lo 669- octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia. In entrambi i casi, il giudice che ha emes- so il provvedimento, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c’è con- testazione, con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenu- to inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sen- tenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilità di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui all’articolo 669-decies. Il provvedimento cautelare perde altresì ef- ficacia se non è stata versata la cauzione di cui all’articolo 669-undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i prov- vedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in man- canza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.
Se il procedimento di merito non è inizia- to nel termine perentorio di cui all’artico- lo 669- octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia. In entrambi i casi, il giudice che ha emes- so il provvedimento, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c’è con- testazione, con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenu- to inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sen- tenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilità di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui all’articolo 669-decies. Il provvedimento cautelare perde altresì ef- ficacia se non è stata versata la cauzione di cui all’articolo 669-undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i prov- vedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in man- canza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.
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