Se la causa di merito è devoluta alla giurisdi- zione di un giudice straniero o ad arbitrato italiano o estero, il provvedimento cautela- re, oltre che nei casi previsti nel primo e nel terzo comma, perde altresì efficacia: 1. se la parte che l’aveva richiesto non pre- senta domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo arbi- trale entro i termini eventualmente pre- visti a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni internazionali; 2. se sono pronunciati sentenza straniera, anche non passata in giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino si applica il secondo comma del presente articolo.
Se la causa di merito è devoluta alla giurisdi- zione di un giudice straniero o ad arbitrato italiano o estero, il provvedimento cautela- re, oltre che nei casi previsti nel primo e nel terzo comma, perde altresì efficacia: 1. se la parte che l’aveva richiesto non pre- senta domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo arbi- trale entro i termini eventualmente pre- visti a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni internazionali; 2. se sono pronunciati sentenza straniera, anche non passata in giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino si ap- plica il secondo comma del presente ar- ticolo.
Breve commento È stato modificato il secondo comma dell’articolo 669-novies a fine di sopprimerne il pe- riodo che stabilisce che, in caso di contestazione sulla intervenuta inefficacia di un prov- vedimento cautelare, la relativa questione sia definita con ordinanza anziché con sentenza. Quanto al provvedimento che il giudice deve emettere, infatti, la disposizione vigente di- stingue tra l’ipotesi in cui non vi sia stata contestazione da parte del resistente da quella in cui questi intenda opporsi alla dichiarazione di inefficacia. Nel primo caso è previsto che il giudice emetta una ordinanza avente efficacia esecutiva con la quale dichiara che il prov- vedimento cautelare è divenuto inefficace (dando, anche, le disposizioni necessarie per ri- pristinare la situazione precedente). In caso di contestazione, invece, l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare provvede sull’istanza con sentenza provvisoriamente esecutiva.
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