Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023
Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023
Art. 669-decies. (Revoca e modifica) Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies, nel corso dell’i- struzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nel- le circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successiva- mente al provvedimento cautelare. In tale caso, l’istante deve fornire la prova del mo- mento in cui ne è venuto a conoscenza. Quando il giudizio di merito non sia inizia- to o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell’ordinanza di accoglimento, esaurita l’eventuale fase del reclamo propo- sto ai sensi dell’articolo 669-terdecies, pos- sono essere richieste al giudice che ha prov- veduto sull’istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautela- re. In tale caso l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscen- za. Se la causa di merito è devoluta alla giuri- sdizione di un giudice straniero o ad arbitra- to, ovvero se l’azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, i provvedi- menti previsti dal presente articolo devono essere richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare.
Art. 669-decies. (Revoca e modifica) Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies, nel corso dell’i- struzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nel- le circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successiva- mente al provvedimento cautelare. In tale caso, l’istante deve fornire la prova del mo- mento in cui ne è venuto a conoscenza. Quando il giudizio di merito non sia inizia- to o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell’ordinanza di accoglimento, esaurita l’eventuale fase del reclamo pro- posto ai sensi dell’articolo 669-terdecies, possono essere richieste al giudice che ha provveduto sull’istanza cautelare se si ve- rificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedi- mento cautelare. In tale caso l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza. Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato, ovvero se l’azione civile è stata esercitata o trasferita nel pro- cesso penale, i provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare, salvo quanto disposto dall’arti- colo 818, primo comma.
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