Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023
Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023
Art. 739. (Reclami delle parti) Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo con ricorso al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d’appello, che pronuncia anch’essa in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termi- ne perentorio di dieci giorni dalla comuni- cazione del decreto se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti. Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della Corte d’appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.
Art. 739. (Reclami delle parti) Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo al tribunale, che pronun- cia in camera di consiglio in composizio- ne monocratica quando il provvedimento ha contenuto patrimoniale o gestorio, e in composizione collegiale in tutti gli altri casi. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte di appello, che pronuncia anch’essa in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termi- ne perentorio di dieci giorni dalla comuni- cazione del decreto se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti. Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della Corte d’appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.
Breve commento Si è inserito nell’articolo 739 c.p.c. un inciso per il quale il tribunale investito del reclamo pronuncia in camera di consiglio “in composizione monocratica quando il provvedimento ha contenuto patrimoniale o gestorio, e in composizione collegiale in tutti gli altri casi. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato”.
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