Guida RiformaCivile

Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023

Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023

Art. 810. (Nomina degli arbitri) Quando a norma della convenzione d’arbi- trato gli arbitri devono essere nominati dal- le parti, ciascuna, di esse, con atto notifica- to per iscritto, rende noto all’altra l’arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri. La parte, alla quale è rivolto l’invito, deve no- tificare per iscritto, nei venti giorni succes- sivi, le generalità dell’arbitro o degli arbitri da essa nominati. In mancanza, la parte che ha fatto l’invito può chiedere, mediante ricorso, che la no- mina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stata stipu- lata la convenzione di arbitrato oppure, se tale luogo è all’estero, al presidente del tri- bunale di Roma. Il presidente del tribunale competente provvede alla nomina richiestagli, se la con- venzione d’arbitrato non è manifestamente inesistente o non prevede manifestamente un arbitrato estero. Le stesse disposizioni si applicano se la no- mina di uno o più arbitri è demandata dalla convenzione d’arbitrato all’autorità giudi- ziaria o se, essendo demandata a un terzo, questi non vi ha provveduto.

Art. 810. (Nomina degli arbitri) Quando a norma della convenzione d’arbi- trato gli arbitri devono essere nominati dal- le parti, ciascuna, di esse, con atto notifica- to per iscritto, rende noto all’altra l’arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri. La parte, alla quale è rivolto l’invito, deve no- tificare per iscritto, nei venti giorni succes- sivi, le generalità dell’arbitro o degli arbitri da essa nominati. In mancanza, la parte che ha fatto l’invito può chiedere, mediante ricorso, che la no- mina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stata stipu- lata la convenzione di arbitrato oppure, se tale luogo è all’estero, al presidente del tri- bunale di Roma. Il presidente del tribunale competente provvede alla nomina richiestagli, se la con- venzione d’arbitrato non è manifestamente inesistente o non prevede manifestamente un arbitrato estero. La nomina avviene nel rispetto di criteri che assicurano trasparen- za, rotazione ed efficienza e, a tal fine, della nomina viene data notizia sul sito dell’uffi- cio giudiziario.

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