Le stesse disposizioni si applicano se la no- mina di uno o più arbitri è demandata dalla convenzione d’arbitrato all’autorità giudi- ziaria o se, essendo demandata a un terzo, questi non vi ha provveduto.
Breve commento In primo luogo, impone alle autorità di nomina il rispetto di criteri che assicurino tra- sparenza, rotazione ed efficienza: saranno le singole autorità giudiziarie a concretizzare questi criteri, anche, se lo riterranno, con la predisposizione di elenchi. In ogni caso, nella sua seconda parte, il periodo impone una precisa modalità informativa, che consiste nella pubblicazione delle nomine sul sito dell’ufficio giudiziario, il che darà a tutti gli operatori la possibilità di verificare il rispetto dei criteri positivi indicati dalla norma. Si è esclusa l’imposizione alle autorità di nomina di elenchi prefissati, nel rispetto della loro autono- mia e per consentire un’opportuna flessibilità, in rapporto alle esigenze dei singoli giudizi arbitrali.
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