Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023
Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023
Art. 813. (Accettazione degli arbitri) L’accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e può risultare dalla sottoscri- zione del compromesso o del verbale della prima riunione. Agli arbitri non compete la qualifica di pub- blico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Art. 813. (Accettazione degli arbitri) L’accettazione degli arbitri è data per iscrit- to, anche mediante sottoscrizione del com- promesso o del verbale della prima riunio- ne, ed è accompagnata, a pena di nullità, da una dichiarazione nella quale è indicata ogni circostanza rilevante ai sensi dell’ar- ticolo 815, primo comma, ovvero la relati- va insussistenza. L’arbitro deve rinnovare la dichiarazione in presenza di circostanze sopravvenute. In caso di omessa dichiara- zione o di omessa indicazione di circostanze che legittimano la ricusazione, la parte può richiedere, entro dieci giorni dalla accet- tazione o dalla scoperta delle circostanze, la decadenza dell’arbitro nei modi e con le forme di cui all’articolo 813-bis. Agli arbitri non compete la qualifica di pub- blico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Breve commento Viene in primo luogo operato un significativo intervento sull’articolo 813 c.p.c., primo comma. Viene resa obbligatoria, a pena di nullità, la dichiarazione, da parte di ogni arbitro, delle eventuali circostanze che potrebbero essere suscettibili di valutazioni problemati- che sul piano dell’indipendenza e dell’imparzialità. La mancanza della disclosure, peral- tro richiesta già oggi da molti regolamenti di istituzioni di arbitrato amministrato e do- verosa sul piano deontologico forense, impedisce il perfezionamento dell’accettazione e quindi l’assunzione dell’incarico. L’arbitro potrà dichiarare che non sussistono situazioni di incompatibilità e comunque segnalare fatti che, pur non apparendogli tali da impedire
373
Made with FlippingBook Online newsletter maker