Guida RiformaCivile

tinuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rap- porti di natura patrimoniale o associati- va che ne compromettono l’indipenden- za; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti; 6. se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una prece- dente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone. Una parte non può ricusare l’arbitro che essa ha nominato o contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina. La ricusazione è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell’ar- ticolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta cono- scenza della causa di ricusazione. Il presi- dente pronuncia con ordinanza non impu- gnabile, sentito l’arbitro ricusato e le parti e assunte, quando occorre, sommarie infor- mazioni. Con ordinanza il presidente provvede sulle spese. Nel caso di manifesta inammissibi- lità o manifesta infondatezza dell’istanza di ricusazione condanna la parte che l’ha proposta al pagamento, in favore dell’altra parte, di una somma equitativamente de- terminata non superiore al triplo del massi- mo del compenso spettante all’arbitro sin- golo in base alla tariffa forense. La proposizione dell’istanza di ricusazio- ne non sospende il procedimento arbitrale,

tinuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rap- porti di natura patrimoniale o associati- va che ne compromettono l’indipenden- za; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti; 6. se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una prece- dente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone; 6. bis) se sussistono altre gravi ragioni di convenienza, tali da incidere sull’indi- pendenza o sull’imparzialità dell’arbi- tro. Una parte non può ricusare l’arbitro che essa ha nominato o contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina. La ricusazione è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell’ar- ticolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta cono- scenza della causa di ricusazione. Il presi- dente pronuncia con ordinanza non impu- gnabile, sentito l’arbitro ricusato e le parti e assunte, quando occorre, sommarie infor- mazioni. Con ordinanza il presidente provvede sulle spese. Nel caso di manifesta inammissibi- lità o manifesta infondatezza dell’istanza di ricusazione condanna la parte che l’ha proposta al pagamento, in favore dell’al- tra parte, di una somma equitativamente determinata non superiore al triplo del

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