salvo diversa determinazione degli arbitri. Tuttavia, se l’istanza è accolta, l’attività compiuta dall’arbitro ricusato o con il suo concorso è inefficace.
massimo del compenso spettante all’arbi- tro singolo in base alla tariffa forense. La proposizione dell’istanza di ricusazio- ne non sospende il procedimento arbitrale, salvo diversa determinazione degli arbitri. Tuttavia, se l’istanza è accolta, l’attività compiuta dall’arbitro ricusato o con il suo concorso è inefficace.
Breve commento Viene aggiunto al primo comma dell’articolo 815 c.p.c. un ulteriore motivo di ricusazione, il n. 6 bis), reintroducendo una clausola aperta di ricusazione, consistente nell’emergere di gravi ragioni di convenienza, che possono incidere sull’indipendenza e l’imparzialità degli arbitri. Il sistema italiano già prevedeva, sino alla riforma del 2006, che la ricusazio- ne degli arbitri potesse essere declinata mediante un rinvio integrale all’art. 51 del codice di procedura civile, tale da comprendere, dunque, accanto alle ipotesi di ricusazione per i motivi di astensione obbligatoria, anche i casi di cui all’art. 51, secondo comma, del codice di procedura civile, di astensione facoltativa da parte del giudice. La riforma del 2006 ha invece deciso di operare in modo differente, introducendo anche per l’arbitrato una serie di ipotesi tipizzate di ricusazione. L’intervento normativo in oggetto si propone dunque di operare un rafforzamento delle garanzie di imparzialità e indipendenza, essenziali per la realizzazione del giusto processo anche arbitrale, e venendo così ad allinearsi alle migliori prassi internazionali.
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