Guida RiformaCivile

Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023

Art. 816-bis.1 (Domanda di arbitrato) La domanda di arbitrato produce gli effetti sostanziali della domanda giudiziale e li man- tiene nei casi previsti dall’articolo 819- quater. Breve commento Si è posto il principio di delega in oggetto, la cui concreta attuazione è stata posta in essere innanzi tutto con una disposizione di carattere generale, inserita in un nuovo articolo 816- bis.1 c.p.c., ai sensi del quale “La domanda di arbitrato produce gli effetti sostanziali della domanda giudiziale e li mantiene nei casi previsti dall’articolo 819-quater”. Anche al fine di garantire la piena realizzazione degli effetti della translatio viene in tal modo colmata una lacuna nel sistema, in quanto la novella posta in essere con l. 5 gennaio 1994, n. 25, aveva introdotto una serie di disposizioni volte a disciplinare la produzione da parte della domanda di arbitrato di singoli effetti propri della domanda giudiziale (sulla prescrizione, la trascrizione e l’instaurazione del processo di merito dopo la concessione della misura cautelare) senza tuttavia prevedere la piena parificazione tra le due domande per la ge- neralità degli effetti normalmente conseguenti alla domanda giudiziale. In questo senso, dunque, la nuova disposizione dà atto per tabulas che la parificazione deve considerarsi sussistente, e che gli effetti prodotti dalla domanda arbitrale vengono mantenuti anche nel caso di trasmigrazione del processo avanti al giudice ordinario, nelle ipotesi previste dal nuovo articolo 819-quater del codice di procedura civile.

Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023

Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023

Art. 818. (Provvedimenti cautelari) Gli arbitri non possono concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari, salva di- versa disposizione di legge.

«Art. 818 (Provvedimenti cautelari) Le parti, anche mediante rinvio a regola- menti arbitrali, possono attribuire agli ar- bitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all’instaurazione del giu- dizio arbitrale. La competenza cautelare at- tribuita agli arbitri è esclusiva.

377

Made with FlippingBook Online newsletter maker