Prima dell’accettazione dell’arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudi- ce competente ai sensi dell’articolo 669- quinquies.
Breve commento Si stabilisce che il potere cautelare degli arbitri sia riconosciuto e delimitato alle sole ipotesi di previa espressa volontà delle parti, manifestata nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo, purché anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale. L’individua- zione di tale criterio temporale risponde all’esigenza di cristallizzare prima dell’instau- rarsi della litispendenza (in senso ampio) arbitrale il perimetro dei poteri spettanti agli arbitri, così da attribuire maggiore certezza in proposito sia alle parti, sia agli stessi arbitri che possono avere accettato la nomina anche sulla base di una determinata prefigurazione del complessivo svolgimento dell’iter processuale. In analoga prospettiva, e sempre te- nendo conto che l’attribuzione del potere cautelare agli arbitri presuppone una differente organizzazione del giudizio, si è voluta sottolineare la possibilità che la scelta delle parti di fatto avvenga “anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali”, così valorizzando la realtà delle istituzioni arbitrali e la loro capacità organizzativa nell’amministrare il procedimen- to. Il riconoscimento di un potere cautelare in capo agli arbitri non poteva peraltro non essere contemperato e coordinato con l’attribuzione, sino ad oggi generale e di fatto an- cora quasi esclusiva (con l’unica eccezione già accennata del potere cautelare degli arbitri di sospensione delle delibere assembleari nell’arbitrato societario), del potere cautelare in capo all’autorità giudiziaria. A tal fine, nell’articolo 818 c.p.c. sono state introdotte le ulteriori precisazioni per le quali “La competenza cautelare attribuita agli arbitri è esclu- siva. Prima dell’accettazione dell’arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell’articolo 669-quin- quies”. Le modifiche intendono evitare pericolose sovrapposizioni e duplicazioni di tutela, sostanzialmente riconoscendo che, mentre prima dell’instaurazione del processo arbi- trale la competenza a emanare provvedimenti cautelari continua a rimanere appannaggio esclusivo dell’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’articolo 669-quinquies del codice di procedura civile, una volta che il processo arbitrale è iniziato e l’organo arbitrale si sia regolarmente costituito (in modo tale da consentire una sollecita risposta alla richiesta di
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