Guida RiformaCivile

tutela cautelare formulata dalla parte), o comunque, nel caso di arbitro unico, questi abbia accettato la nomina, ove le parti abbiano inteso attribuire agli arbitri tale potere, lo stesso viene attribuito integralmente e in via esclusiva agli stessi arbitri. Non vi può dunque esse- re, in queste ipotesi, una potestas concorrente tra arbitri e giudici ordinari.

Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023

Art. 818-bis (Reclamo) Contro il provvedimento degli arbitri che concede o nega una misura cautelare è ammesso reclamo a norma dell’articolo 669-terde-cies davanti alla corte di appello, nel cui distretto è la sede dell’arbitrato, per i motivi di cui all’articolo 829, primo comma, in quanto compa- tibili, e per contrarietà all’ordine pubblico. Breve commento A questo proposito, viene stabilito che il reclamo si svolga davanti al giudice ordinario e, a tal fine, tenuto conto che la delega individua come ragioni per l’impugnazione della mi- sura cautelare quelle indicate dall’articolo 829 del codice di procedura civile, si è ritenu- to che per analogia sistematica sia corretto individuare quale giudice del controllo anche della misura cautelare la corte d’appello. Quanto all’individuazione concreta della corte d’appello, la stessa è stata effettuata facendo riferimento al distretto ove è la sede dell’ar- bitrato, seguendo un evidente parallelismo con tutti gli altri casi di ausilio giudiziario e supporto al procedimento arbitrale per i quali la disciplina del codice di rito fa riferimen- to, in primis, all’autorità giudiziaria del luogo dove è stabilita la sede dell’arbitrato (come previsto ad esempio dagli articoli 810, 811, 813, 814, 815 del codice di procedura civile). Per quanto poi riguarda l’ambito concreto di estensione del reclamo, nel nuovo articolo 818- bis del codice di procedura civile non è stata prevista alcuna limitazione in relazione alla possibile tipologia di provvedimento arbitrale, così comprendendo dunque i casi tanto di accoglimento quanto di rigetto della richiesta cautelare, ritenendosi che l’eventuale pre- visione della facoltà di reclamo unicamente per i casi di accoglimento della richiesta, oltre che non contemplata dalla legge delega, avrebbe potuto porsi in contrasto con i principi costituzionali, così come già dichiarato dalla Corte costituzionale con la sentenza 23 giu- gno 1994, n. 253, in relazione all’originaria limitata previsione dell’articolo 669 terdecies del codice di procedura civile.

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