Guida RiformaCivile

Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023

Art. 818-ter (Attuazione) L’attuazione delle misure cautelari concesse dagli arbitri è disciplinata dall’artico- lo 669-duodecies e si svolge sotto il controllo del tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato o, se la sede dell’arbitrato non è in Italia, il tribunale del luogo in cui la misura cautelare deve essere attuata. Resta salvo il disposto degli articoli 677 e seguenti in ordine all’esecuzione dei sequestri concessi dagli arbitri. Competente è il tribunale previsto dal primo comma. Breve commento Il richiamo all’articolo 669-duodecies comporta dunque la previsione di una distinta mo- dalità di attuazione, poiché mentre con riferimento alle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro l’esecuzione delle stesse avviene di fatto nelle forme previste dal libro terzo del codice di procedura civile, agli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili, l’at- tuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sempre sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento caute- lare, il quale determina anche le modalità di attuazione, e laddove sorgano difficoltà o con- testazioni dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Questa stessa di- sciplina viene quindi trasposta anche alle ipotesi dei provvedimenti cautelari emanati dagli arbitri, sia pure con riconoscimento dei necessari poteri on già agli arbitri stessi, quanto al tribunale del luogo in cui la misura cautelare deve essere attuata. Il mantenimento in capo al giudice ordinario dei poteri necessari per l’attuazione del provvedimento cautelare risponde del resto alla constatazione generale, e universalmente condivisa, per la quale gli arbitri, in quanto soggetti privati, pur chiamati a rendere attraverso il proprio giudizio una funzione equivalente a quella della giurisdizione di cognizione, rimangono sprovvisti di ius imperii e così privati della spendita di poteri coercitivi, ciò che rende pertanto ne- cessario fare riferimento, per la fase di attuazione ed esecuzione della misura, al giudice ordinario. La sostanziale trasposizione della disciplina dell’attuazione dei provvedimenti cautelari anche all’ipotesi delle misure cautelari concesse dagli arbitri ha poi reso opportu- na all’interno dell’articolo 818-ter del codice di procedura civile la previsione espressa, per l’esecuzione dei sequestri eventualmente concessi dagli arbitri, della salvezza del disposto degli articoli 677 e seguenti del codice di rito in ordine, ovvero di quelle specifiche disposi- zioni che sono in generale deputate all’attuazione dei sequestri. Anche a tal fine si prevede

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