Guida RiformaCivile

peraltro che competente sia il tribunale previsto dal primo comma dell’articolo 818-ter, ovvero sempre il tribunale del luogo in cui la misura cautelare deve essere attuata.

Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 819-ter. (Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria)

Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023

Art. 819-ter. (Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria)

La competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la contro- versia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice. La sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competen- za in relazione a una convenzione d’arbitra- to, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43. L’eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizio- ne dell’eccezione esclude la competenza arbi- trale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio. Nei rapporti tra arbitrato e pro- cesso non si applicano regole corrispondenti agli articoli 44, 45, 48, 50 e 295. In pendenza del procedimento arbitrale non possono es- sere proposte domande giudiziali aventi ad oggetto l’invalidità o inefficacia della conven- zione d’arbitrato.

La competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davan- ti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice. La sentenza o l’ordinanza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d’arbitrato, è impugnabi- le a norma degli articoli 42 e 43. L’eccezio- ne di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella com- parsa di risposta. La mancata proposizione dell’eccezione esclude la competenza arbi- trale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio. Nei rapporti tra arbitrato e processo non si applicano regole corrispondenti agli articoli 44, 45, 48, 50 e 295. In pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande giudi- ziali aventi ad oggetto l’invalidità o ineffi- cacia della convenzione d’arbitrato.

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