Breve commento È introdotta una modifica anche nel già esistente articolo 819-ter c.p.c., prevedendo che sono impugnabili con il regolamento di competenza, a norma degli articoli 42 e 43 del co- dice di procedura civile, non soltanto la sentenza del giudice ordinario (come già previsto), ma altresì l’ordinanza (l’intervento è necessario tenuto conto che a far tempo dal 2009 le pronunce sulla sola competenza da parte del giudice ordinario sono emanate in forma di ordinanza). Si è ritenuto di non operare una piena equiparazione tra arbitrato e processo ordinario, sotto questo profilo, considerata l’opportunità di limitare l’intervento del giu- dice in pendenza del procedimento arbitrale; l’impugnazione del lodo che declina la com- petenza con il regolamento necessario di competenza, invece, opera all’esito del procedi- mento arbitrale, consentendo una pronuncia definitiva in unico grado.
Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023
Art. 819-quater (Riassunzione della causa) Il processo instaurato davanti al giudice continua davanti agli arbitri se una delle parti pro- cede a norma dell’articolo 810 entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza con cui è negata la competenza in ragione di una convenzione di arbitrato o dell’ordinanza di regolamento. Il processo instaurato davanti agli arbitri continua davanti al giudice competente se la rias- sunzione della causa ai sensi dell’articolo 125 delle disposizioni di attuazione del presente codice avviene entro tre mesi dal passaggio in giudicato del lodo che declina la competenza arbitrale sulla lite o dalla pubblicazione della sentenza o dell’ordinanza che definisce la sua impugnazione. Le prove raccolte nel processo davanti al giudice o all’arbitro dichiarati non competenti possono essere valutate come argomenti di prova nel processo riassunto ai sensi del pre- sente articolo. L’inosservanza dei termini fissati per la riassunzione ai sensi del presente articolo com- porta l’estinzione del processo. Si applicano gli articoli 307, quarto comma, e 310.
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