Breve commento L’art. 819-quater c.p.c. è la norma maggiormente deputata a disciplinare il fenomeno della translatio (che come già precisato costituisce attuazione del principio di delega di cui al comma 15, lett. g) “disciplinare la translatio iudicii tra giudizio arbitrale e giudizio ordina- rio e tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale”) e in particolare la riassunzione della causa tra giudizio ordinario e arbitrato, in entrambi i sensi. Viene quindi prevista la possibilità, in tutte le ipotesi di declinatoria di competenza (dal giudice all’arbitro e dall’arbitro al giu- dice) di mantenere salvi gli effetti della domanda attraverso la predisposizione ad opera delle parti di tutte le attività necessarie all’instaurazione del processo. Nel caso in cui sia stato il giudice ordinario a declinare la competenza e occorra quindi instaurare il giudizio arbitrale, le parti saranno onerate a porre in essere le attività inerenti alla nomina degli arbitri, di cui all’articolo 810 del codice di procedura civile; nel caso inverso (quando cioè a declinatoria di competenza sia contenuta nel lodo o nella sentenza o ordinanza che defini- sce la sua impugnazione), le parti dovranno invece porre in essere la formale riassunzione della causa secondo quanto disposto dall’articolo 125 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. In entrambi i casi il termine per il compimento di tali attività è di tre mesi, in conformità a quanto previsto in via generale dallo stesso articolo 50 del codice di procedura civile, dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria di primo gra- do (del giudice ordinario o dell’arbitro), ovvero dall’avvenuto definitivo compimento delle possibili impugnazioni.
Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023
Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023
Art. 822. (Norme per la deliberazione) Gli arbitri decidono secondo le norme di di- ritto, salvo che le parti abbiano disposto con qualsiasi espressione che gli arbitri pro- nunciano secondo equità.
Art. 822. (Norme per la deliberazione) Gli arbitri decidono secondo le norme di di- ritto, salvo che le parti abbiano disposto con qualsiasi espressione che gli arbitri pronun- ciano secondo equità. Quando gli arbitri sono chiamati a decide- re secondo le norme di diritto, le parti, nella convenzione di arbitrato o con atto scritto an- teriore all’instaurazione del giudizio arbitra-
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