le, possono indicare le norme o la legge stra- niera quale legge applicabile al merito della controversia. In mancanza, gli arbitri appli- cano le norme o la legge individuate ai sensi dei criteri di conflitto ritenuti applicabili.
Breve commento La modifica individua segnatamente da un lato il contesto e il momento temporale in cui può esercitarsi il potere delle parti di indicare le fonti straniere applicabili, e dall’altro la tipologia della fonte richiamabile (anche in assenza di una precisa scelta delle parti). Sotto il primo profilo, la scelta di consentire alle parti di esercitare tale potere “nella convenzio- ne di arbitrato o con atto scritto anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale” rispon- de alla logica di individuare in via preventiva rispetto alla litispendenza in senso ampio e all’instaurazione del giudizio il diritto applicabile al merito della controversia (in simme- tria con quanto disposto per le norme processuali dall’articolo 816-bis del codice di proce- dura civile) e in tal modo consentire agli arbitri di valutare se accettare o meno la nomina in relazione a una vertenza per la cui risoluzione ritengano di essere in possesso delle neces- sarie competenze giuridiche. Senza contare che, diversamente ragionando e consentendo di modificare in corso di causa la legge applicabile al giudizio, si incorrerebbe anche nel rischio di un inutile dispendio di tutta l’attività processuale, necessariamente calibrata in funzione della legge applicabile alla fattispecie.
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