Guida RiformaCivile

Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023

Disposizione applicabile dal 30 giugno 2023

L’istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l’impugnazione; tuttavia, il lodo può essere impugnato re- lativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla comunicazione dell’atto di correzione. L’impugnazione non è più proponibile de- corso un anno dalla data dell’ultima sotto- scrizione. Art. 828. (Impugnazione per nullità) L’impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazio- ne del lodo, davanti alla corte d’appello nel cui distretto è la sede dell’arbitrato.

L’istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l’impugnazione; tuttavia, il lodo può essere impugnato re- lativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla comunicazione dell’atto di correzione. L’impugnazione non è più proponibile de- corsi sei mesi dalla data dell’ultima sotto- scrizione. Art. 828. (Impugnazione per nullità) L’impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazio- ne del lodo, davanti alla corte d’appello nel cui distretto è la sede dell’arbitrato.

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