Guida RiformaCivile

Nuova disposizione applicabile dal 30 giugno 2023 Al Libro IV, Titolo VIII, del codice di procedura civile, dopo il Capo VI, è inserito il seguente:

Capo VI-bis Dell’arbitrato societario

Art. 838-bis (Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie) Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del ca- pitale di rischio a norma dell’articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clau- sole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le con- troversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Se il soggetto designato non provvede, la nomina è richiesta al presidente del tri- bunale del luogo in cui la società ha la sede legale. La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia. Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie pro- mosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tal caso, essa, a seguito dell’accettazione dell’incarico, è vincolante per costoro. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero. Le modifiche dell’atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

387

Made with FlippingBook Online newsletter maker