Art. 838-ter (Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale) La domanda di arbitrato proposta dalla società o in suo confronto è depositata presso il registro delle imprese ed è accessibile ai soci. Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria di cui all’ar- ticolo 838-bis, l’intervento di terzi a norma dell’articolo 105 nonché l’intervento di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 è ammesso fino alla prima udienza di trattazione. Si applica l’articolo 820, quarto comma. Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società. Salvo quanto previsto dall’articolo 818, in caso di devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, agli arbitri compete il potere di di- sporre, con ordinanza reclamabile ai sensi dell’articolo 818-bis, la sospensione dell’effica- cia della delibera. I dispositivi dell’ordinanza di sospensione e del lodo che decide sull’impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese. Art. 838-quater Decisione secondo diritto Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impu- gnabile anche a norma dell’articolo 829, terzo comma, quando per decidere abbiano cono- sciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l’oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari. Art. 838-quinquies (Risoluzione di contrasti sulla gestione di società) Gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società di persone possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società. Gli atti costitutivi possono prevedere che la decisione sia reclamabile davanti ad un colle- gio, nei termini e con le modalità dagli stessi stabilite. Gli atti costitutivi possono altresì prevedere che il soggetto o il collegio chiamato a dirimere i contrasti di cui ai commi 1 e 2 possa dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni col- legate con quelle espressamente deferitegli. La decisione resa ai sensi del presente articolo è impugnabile a norma dell’articolo 1349, secondo comma, del codice civile.
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