Guida RiformaCivile

Breve commento Si è quindi provveduto, in primo luogo, a inserire nel titolo VII del codice un apposito capo VI-bis e a rinumerare gli originari articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, che ora diventano rispettivamente gli articoli 838-bis, 838-ter, 838-quater e 838-quinquies c.p.c. Non era possibile, però, riprodurre le previgenti norme in modo au- tomatico, perché esse contenevano numerosi rinvii interni ad articoli del codice, nel testo che tali articoli avevano al tempo del decreto legislativo citato. Le successive riforme hanno dato a questi articoli contenuti diversi, in genere estendendo al diritto comune dell’arbi- trato regole che, inizialmente, valevano solo per l’arbitrato societario. Per rispettare ri- gorosamente ciò che il legislatore aveva voluto nel 2003, si è dunque corretto il secondo comma dell’articolo 838-ter; si è evitato di riprodurre nell’articolo 838-ter il terzo comma dell’art. 35; si è effettuato un riferimento al terzo (e non al secondo) comma dell’artico- lo 829 per consentire l’impugnazione secondo diritto del lodo societario nei casi regolati dall’articolo 838-quater; si è espunto nell’articolo 838-quater il secondo comma dell’arti- colo 36, a motivo dell’intervenuta abrogazione delle norme specifiche per l’arbitrato inter- nazionale. Il risultato complessivo è quello di una riscrittura formale delle norme che non innova in alcun modo il portato delle disposizioni originariamente inserite negli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5. Del resto, il principio di delega invita il legislatore delegato ad attuare un riordino organico della materia, il che necessa- riamente comporta l’operazione di restyling così effettuata. Si è poi modificato, rispetto al testo dell’articolo 35, il quarto comma dell’articolo 838-ter, prevedendo che le ordinanze emesse dagli arbitri societari che, nell’esercizio di poteri cautelari, sospendono delibere assembleari, siano reclamabili dinanzi al giudice ordinario nei modi dell’articolo 818-bis: vale a dire, con lo stesso procedimento previsto per il reclamo delle misure cautelari con- cesse da arbitri comuni, in applicazione della normativa introdotta con la riforma.

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