Guida RiformaCivile

Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023

Nuova disposizione applicabile dal 30 giugno 2023

Art. 839. (Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri) Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporre ricorso al presiden- te della corte d’appello nella cui circoscri- zione risiede l’altra parte; se tale parte non risiede in Italia è competente la corte d’ap- pello di Roma. Il ricorrente deve produrre il lodo in origi- nale o in copia conforme insieme con l’atto di compromesso, o documento equipollen- te, in originale o in copia conforme. Qualora i documenti di cui al secondo com- ma non siano redatti in lingua italiana la parte istante deve altresì produrne una tra- duzione certificata conforme. Il presidente della corte d’appello, accertata la regolarità formale del lodo, dichiara con decreto l’efficacia immediatamente esecu- tiva del lodo straniero nella Repubblica, sal- voché: 1. la controversia non potesse formare og- getto di compromesso secondo la legge italiana; 2. il lodo contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico.

Art. 839. (Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri) Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporre ricorso al presiden- te della corte d’appello nella cui circoscri- zione risiede l’altra parte; se tale parte non risiede in Italia è competente la corte d’ap- pello di Roma. Il ricorrente deve produrre il lodo in origi- nale o in copia conforme insieme con l’atto di compromesso, o documento equipollen- te, in originale o in copia conforme. Qualora i documenti di cui al secondo com- ma non siano redatti in lingua italiana la parte istante deve altresì produrne una tra- duzione certificata conforme. Il presidente della corte d’appello, accertata la regolarità formale del lodo, dichiara con decreto l’efficacia del lodo straniero nella Repubblica, salvoché: 1. la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la leg- ge italiana; 2. il lodo contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico.

Breve commento In sede di norme delegate, si è quindi inserita l’espressa previsione dell’esecutorietà immediata nell’articolo 839, quarto comma, c.p.c.

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