Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023
Nuova disposizione applicabile dal 30 giugno 2023
Art. 840. (Opposizione) Contro il decreto che accorda o nega l’effi- cacia del lodo straniero è ammessa opposi- zione da proporsi con citazione dinanzi alla corte d’appello entro trenta giorni dalla co- municazione, nel caso di decreto che nega l’efficacia, ovvero dalla notificazione nel caso di decreto che l’accorda. In seguito all’opposizione il giudizio si svolge a norma degli articoli 645 e seguen- ti in quanto applicabili. La corte d’appello pronuncia con sentenza impugnabile per cassazione. Il riconoscimento o l’esecuzione del lodo straniero sono rifiutati dalla corte d’appello se nel giudizio di opposizione la parte contro la quale il lodo è invocato prova l’esistenza di una delle seguenti circostanze: 1. le parti della convenzione arbitrale era- no incapaci in base alla legge ad esse applicabile oppure la convenzione arbi- trale non era valida secondo la legge alla quale le parti l’hanno sottoposta o, in mancanza di indicazione a tale proposi- to, secondo la legge dello Stato in cui il lodo è stato pronunciato; 2. la parte nei cui confronti il lodo è invocato non è stata informata della designazione dell’arbitro o del procedimento arbitrale o comunque è stata nell’impossibilità di far valere la propria difesa nel procedi- mento stesso;
Art. 840. (Opposizione) Contro il decreto che accorda o nega l’effi- cacia del lodo straniero è ammessa opposi- zione da proporsi con citazione dinanzi alla corte d’appello entro trenta giorni dalla co- municazione, nel caso di decreto che nega l’efficacia, ovvero dalla notificazione nel caso di decreto che l’accorda. In seguito all’opposizione il giudizio si svol- ge a norma degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili. Il consigliere istruttore, su istanza dell’opponente, quando ricorro- no gravi motivi, può con ordinanza non im- pugnabile sospendere l’efficacia esecutiva o l’esecuzione del lodo. La corte d’appello pronuncia con sentenza impugnabile per cassazione. Il riconoscimento o l’esecuzione del lodo straniero sono rifiutati dalla corte d’appello se nel giudizio di opposizione la parte contro la quale il lodo è invocato prova l’esistenza di una delle seguenti circostanze: 1. le parti della convenzione arbitrale era- no incapaci in base alla legge ad esse applicabile oppure la convenzione arbi- trale non era valida secondo la legge alla quale le parti l’hanno sottoposta o, in mancanza di indicazione a tale proposi- to, secondo la legge dello Stato in cui il lodo è stato pronunciato; 2. la parte nei cui confronti il lodo è invocato non è stata informata della designazione
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