3. il lodo ha pronunciato su una controver- sia non contemplata nel compromesso o nella clausola compromissoria, oppure fuori dei limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, se le statuizioni del lodo che concernono que- stioni sottoposte ad arbitrato possono essere separate da quelle che riguardano questioni non sottoposte ad arbitrato, le prime possono essere riconosciute e di- chiarate esecutive; 4. la costituzione del collegio arbitrale o il procedimento arbitrale non sono sta- ti conformi all’accordo delle parti o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell’arbitrato; 5. il lodo non è ancora divenuto vincolante per le parti o è stato annullato o sospe- so da un’autorità competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, è stato reso. Allorché l’annullamento o la sospensione dell’efficacia del lodo straniero siano sta- ti richiesti all’autorità competente indica- ta nel numero 5) del terzo comma, la corte d’appello può sospendere il procedimen- to per il riconoscimento o l’esecuzione del lodo; su istanza della parte che ha richiesto l’esecuzione può, in caso di sospensione, ordinare che l’altra parte presti idonea ga- ranzia. Il riconoscimento o l’esecuzione del lodo straniero sono altresì rifiutati allorché la corte d’appello accerta che:
dell’arbitro o del procedimento arbitrale o comunque è stata nell’impossibilità di far valere la propria difesa nel procedi- mento stesso; 3. il lodo ha pronunciato su una controver- sia non contemplata nel compromesso o nella clausola compromissoria, oppure fuori dei limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, se le statuizioni del lodo che concernono que- stioni sottoposte ad arbitrato possono essere separate da quelle che riguardano questioni non sottoposte ad arbitrato, le prime possono essere riconosciute e di- chiarate esecutive; 4. la costituzione del collegio arbitrale o il procedimento arbitrale non sono sta- ti conformi all’accordo delle parti o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell’arbitrato; 5. il lodo non è ancora divenuto vincolante per le parti o è stato annullato o sospe- so da un’autorità competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, è stato reso. Allorché l’annullamento o la sospensione dell’efficacia del lodo straniero siano sta- ti richiesti all’autorità competente indica- ta nel numero 5) del terzo comma, la corte d’appello può sospendere il procedimen- to per il riconoscimento o l’esecuzione del lodo; su istanza della parte interessata può, in caso di sospensione, ordinare che l’altra parte presti idonea garanzia.
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