Guida RiformaCivile

Il riconoscimento o l’esecuzione del lodo straniero sono altresì rifiutati allorché la corte d’appello accerta che: 1. la controversia non potesse formare og- getto di compromesso secondo la legge italiana; 2. il lodo contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico.

1. la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la leg- ge italiana; 2. il lodo contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico.

Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.

Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.

Breve commento L’attuazione della delega suppone però che si modifichi di conseguenza anche l’articolo 840 c.p.c. Infatti, nel contesto del procedimento di opposizione al riconoscimento e all’e- secuzione del lodo straniero occorre menzionare non la possibilità di concedere la prov- visoria esecutorietà, ma quella di eventualmente ottenere la sospensione dell’esecutività ora prevista ex lege. Di qui la modifica dell’articolo 840, secondo comma, assegnando il compito di disporre la sospensione dell’esecutività o dell’esecuzione del lodo, ove già in- trapresa, il consigliere istruttore, che vi darà luogo in caso di gravi motivi. Va detto che si è consapevolmente scelto un meccanismo diverso da quello degli articoli 283 e 351 per ragioni di semplificazione e perché qui non ci si colloca in secondo, ma in unico grado di merito. Sempre in attuazione del principio contenuto nell’art. 1, comma 15, lett. b, della l. 26 novembre 2021, n. 206, si è ritenuto di modificare altresì l’articolo 840, quarto com- ma. La fattispecie è quella della sospensione non dell’esecuzione, ma del procedimento di opposizione, a motivo dell’impugnazione del lodo dinanzi ad un’autorità giurisdizionale estera. La richiesta di una cauzione a carico della controparte non spetta più alla sola parte che richiede l’esecuzione, ma anche all’altra parte, a seconda che l’esecutività del decreto di riconoscimento del lodo sia stata confermata o no. Si è quindi preferita la più ampia di- zione di parte interessata.

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