Guida RiformaCivile

15. DISPOSIZIONE DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023

Nuova disposizione applicabile dal 30 giugno 2023

Art. 13. (Albo dei consulenti tecnici) Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici. L’albo è diviso in categorie. Debbono essere sempre comprese nell’al- bo le categorie: 1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3. commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa; 7. della neurop- sichiatria infantile, della psicologia dell’età evolutiva e della psicologia giuridica o fo- rense. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell’eco- nomia e delle finanze e dello sviluppo eco- nomico, sono stabilite le ulteriori categorie dell’albo e i settori di specializzazione di cia- scuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l’iscrizione all’albo nonché i contenuti e le modalità della co- municazione ai fini della formazione, del- la tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco nazionale di cui all’articolo 24- bis.

Art. 13. (Albo dei consulenti tecnici) Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici. L’albo è diviso in categorie. Debbono essere sempre comprese nell’al- bo le categorie: 1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3. commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa; 7. della neurop- sichiatria infantile, della psicologia dell’età evolutiva e della psicologia giuridica o fo- rense.

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