Con il decreto di cui all’articolo 13, comma quarto, sono stabiliti, per ciascuna catego- ria, i requisiti per l’iscrizione, gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi da assolvere per il mantenimento dell’iscri- zione, nonché le modalità per la verifica del loro assolvimento. Con lo stesso decreto sono stabiliti altresì i casi di sospensione volontaria dall’albo.
Nuova disposizione applicabile dal 30 giugno 2023
Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023
Art. 16. (Domande d’iscrizione) Coloro che aspirano all’iscrizione nell’albo debbono farne domanda al presidente del tribunale. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 1. estratto dell’atto di nascita; 2. certificato generale del casellario giu- diziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione; 3. certificato di residenza nella circoscri- zione del tribunale; 4. certificato di iscrizione all’associazione professionale; 5. i titoli e i documenti che l’aspirante cre- de di esibire per dimostrare la sua spe- ciale capacità tecnica.
Art. 16. (Domande d’iscrizione) Coloro che aspirano all’iscrizione nell’albo debbono farne domanda al presidente del tribunale. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 1. estratto dell’atto di nascita; 2. certificato generale del casellario giu- diziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione; 3. certificato di residenza nella circoscri- zione del tribunale; 4. certificato di iscrizione all’associazione professionale; 5. i titoli e i documenti che l’aspirante cre- de di esibire per dimostrare la sua spe- ciale capacità tecnica;
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