5. bis. gli ulteriori documenti richiesti ai sensi del decreto ministeriale di cui all’articolo 13, quarto comma. La domanda contiene altresì il consenso dell’interessato al trattamento dei dati co- municati al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione, prestato in con- formità alla normativa dettata in materia di protezione dei dati personali, anche ai fini della pubblicazione di cui agli articoli 23, secondo comma, e 24-bis.
Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023
Nuova disposizione applicabile dal 30 giugno 2023
Art. 18. (Revisione dell’albo) L’albo è permanente. Ogni quattro anni il comitato di cui all’articolo deve provvedere alla revisione dell’albo per eliminare i con- sulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell’articolo o è sorto un impedimento a esercitare l’ufficio.
Art. 18. (Revisione dell’albo) L’albo è permanente. Ogni due anni il co- mitato di cui all’articolo deve provvedere alla revisione dell’albo per eliminare i con- sulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell’articolo o è sorto un impedimento a esercitare l’ufficio. Contro il provvedimento di esclusione adot- tato dal comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comi- tato previsto dall’articolo 5.
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