Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023
Nuova disposizione applicabile dal 30 giugno 2023
Art. 22. (Distribuzione degli incarichi) Tutti i giudici che hanno sede nella circo- scrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tec- nico agli iscritti nell’albo del tribunale me- desimo. Il giudice istruttore che conferisce un inca- rico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta. Le funzioni di consulente presso la corte d’appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l’incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.
Art. 22. (Distribuzione degli incarichi) Tutti i giudici che hanno sede nella cir- coscrizione del tribunale debbono affida- re normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell’albo del tribunale medesimo. I giudici presso le sezioni spe- cializzate dei tribunali con competenza di- strettuale possono conferire l’incarico ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Il giudice può conferire, con provvedimen- to motivato, un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo. Il provvedimento è comunicato al presidente del tribunale. Le funzioni di consulente presso la corte d’appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. L’incarico ad iscritti in altri albi o a perso- ne non iscritte in alcun albo è conferito con provvedimento motivato da comunicare al presidente della corte d’appello.
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