Le aggiunte, soppressioni o modificazio- ni eventuali debbono essere fatte in calce all’atto, con nota di richiamo senza cancel- lare la parte soppressa o modificata. Quando sono redatti in forma di documento informatico, i processi verbali e gli altri atti giudiziari rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la rice- zione dei documenti informatici. Negli altri casi debbono essere scritti in continuazione, senza spazi in bianco e sen- za alterazioni o abrasioni. Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali deb- bono essere fatte in calce all’atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte sop- pressa o modificata. Il Ministro della giustizia, sentiti il Consi- glio superiore della magistratura e il Consi- glio nazionale forense, definisce con decre- to gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei re- gistri del processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli in- teressi coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell’intestazione e delle altre indicazioni formali dell’atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell’atto stesso. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale.
Le aggiunte, soppressioni o modificazio- ni eventuali debbono essere fatte in calce all’atto, con nota di richiamo senza cancel- lare la parte soppressa o modificata.
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