Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023
Nuova disposizione applicabile dal 30 giugno 2023
Art. 87. (Produzione dei documenti) I documenti offerti in comunicazione del- le parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito in cancelleria, ed il re- lativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall’articolo 170 ultimo comma del codice. Possono an- che essere prodotti all’udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale.
Art. 87 (Produzione dei documenti) I documenti offerti in comunicazione dal- le parti dopo la costituzione sono prodot- ti mediante deposito ai sensi dell’articolo 196-quater ed il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme sta- bilite dall’articolo 170 ultimo comma del codice. Se nel corso dell’udienza emerge la necessità di produrre documenti, il giudice, su istanza di parte, può assegnare termine per il deposito degli stessi nel fascicolo in- formatico.
Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023
Nuova disposizione applicabile dal 30 giugno 2023
Art. 123-bis. ( Trasmissione del fascicolo d’ufficio al giudice superiore ) Se l’impugnazione è proposta contro una sentenza non definitiva, non si applicano le disposizioni degli articoli 347 ultimo com- ma e 369 ultimo comma del Codice. Tutta- via, il giudice dell’impugnazione può, se lo ritiene necessario, richiedere la trasmissio- ne del fascicolo d’ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di determinati atti.
Art. 123-bis. ( Trasmissione del fascicolo d’ufficio al giudice superiore ) Se l’impugnazione è proposta contro una sentenza non definitiva, non si applica- no le disposizioni dell’articolo 347 ultimo comma e 369 ultimo comma del Codice e dell’articolo 137-bis. Tuttavia, il giudice dell’impugnazione può, se lo ritiene ne- cessario, richiedere la trasmissione del fa- scicolo d’ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di determinati atti.
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