Hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai giudizi introdot - ti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023 Art. 134. (Deposito del ricorso e del controricorso a mezzo della posta) Gli avvocati che hanno sottoscritto il ricor- so o il controricorso possono provvedere al deposito degli stessi e degli atti indicati negli articoli 369 e 370 del codice mediante l’invio per posta, in plico raccomandato, al cancelliere della Corte di cassazione. Agli atti devono essere uniti: 1. le marche per diritti, indennità di tra- sferta e spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere; 2. le marche a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli av- vocati e procuratori, applicate sul ricor- so o sul controricorso; 3. le copie in carta semplice del ricorso o del controricorso e della sentenza o del- la decisione impugnata di cui all’articolo 137; 4. un doppio elenco in carta semplice di tutte le carte e marche inviate, sotto- scritto dall’avvocato. All’atto del ricevimento del plico, il can- celliere controlla l’esattezza dell’elenco e ne restituisce, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e con tassa a carico del destinatario, una copia al mittente nel-
Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 134. (Deposito del ricorso e del controricorso a mezzo della posta) Gli avvocati che hanno sottoscritto il ricor- so o il controricorso possono provvedere al deposito degli stessi e degli atti indicati negli articoli 369 e 370 del codice mediante l’invio per posta, in plico raccomandato, al cancelliere della Corte di cassazione. Agli atti devono essere uniti: 1. le marche per diritti, indennità di tra- sferta e spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere; 2. le marche a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli av- vocati e procuratori, applicate sul ricor- so o sul controricorso; 3. le copie in carta semplice del ricorso o del controricorso e della sentenza o del- la decisione impugnata di cui all’articolo 137; 4. un doppio elenco in carta semplice di tutte le carte e marche inviate, sotto- scritto dall’avvocato. All’atto del ricevimento del plico, il can- celliere controlla l’esattezza dell’elenco e ne restituisce, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e con tassa a carico del destinatario, una copia al mittente nel- la quale attesta la data di arrivo del piego in cancelleria e gli eventuali inadempimenti
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