Guida RiformaCivile

la quale attesta la data di arrivo del piego in cancelleria e gli eventuali inadempimenti degli oneri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del se- condo comma. Nel termine per la presentazione del ricor- so o del controricorso, ovvero, successiva- mente, fino al trentesimo giorno dal rice- vimento della raccomandata con la quale l’elenco è stato restituito, il difensore può provvedere all’invio in cancelleria delle marche e delle copie mancanti. Il deposito e le varie integrazioni di cui al comma pre- cedente si hanno per avvenuti, a tutti gli ef- fetti, alla data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata. Nel fascicolo di ufficio il cancelliere allega la busta utilizzata per l’invio del ricorso o del controricorso ed, eventualmente, quella utilizzata per l’invio delle suddette marche o ricevute di versamenti su conti correnti postali e copie. Hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai giudizi introdot - ti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023 Art. 134-bis. (Residenza o sede delle parti) All’atto del deposito di ricorso, controricor- so o memoria, i difensori dichiarano il luogo di residenza o la sede della parte.

degli oneri di cui ai numeri 1), 2) e 3) del se- condo comma. Nel termine per la presentazione del ricorso o del controricorso, ovvero, successivamen- te, fino al trentesimo giorno dal ricevimento della raccomandata con la quale l’elenco è stato restituito, il difensore può provvedere all’invio in cancelleria delle marche e delle copie mancanti. Il deposito e le varie integrazioni di cui al comma precedente si hanno per avvenuti, a tutti gli effetti, alla data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata. Nel fascicolo di ufficio il cancelliere allega la busta utilizzata per l’invio del ricorso o del controricorso ed, eventualmente, quella utilizzata per l’invio delle suddette marche o ricevute di versamenti su conti correnti postali e copie.

Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 134-bis. (Residenza o sede delle parti)

All’atto del deposito di ricorso, controricor- so o memoria, i difensori dichiarano il luogo di residenza o la sede della parte.

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