Guida RiformaCivile

Hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai giudizi introdot - ti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023 Art. 135. (Invio di copie alle parti) Agli avvocati non residenti in Roma, i qua- li ne abbiano fatto richiesta all’atto del de- posito del ricorso o del controricorso, sono inviati in copia, mediante lettera racco- mandata con tassa a carico del destinatario, l’avviso dell’udienza di discussione e il di- spositivo della sentenza della Corte. Hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai giudizi introdot - ti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023

Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023

Art. 135. (Invio di copie alle parti) Agli avvocati non residenti in Roma, i qua- li ne abbiano fatto richiesta all’atto del de- posito del ricorso o del controricorso, sono inviati in copia, mediante lettera racco- mandata con tassa a carico del destinatario, l’avviso dell’udienza di discussione e il di- spositivo della sentenza della Corte.

Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 137. (Copie del ricorso e del controricorso)

Art. 137. (Copie del ricorso e del controricorso)

Le parti debbono depositare insieme col ri- corso o col controricorso almeno tre copie in carta libera di questi atti e della sentenza o decisione impugnata. Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con moda- lità telematiche, il presente comma non si applica. Se non sono depositate le copie di cui al comma precedente, il cancelliere della corte provvede a farle fare a spese della par- te. Una copia del ricorso o del controricor- so e della sentenza impugnata deve essere subito trasmessa dal cancelliere al pubblico ministero.

Le parti debbono depositare insieme col ri- corso o col controricorso almeno tre copie in carta libera di questi atti e della sentenza o decisione impugnata. Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con moda- lità telematiche, il presente comma non si applica. Se non sono depositate le copie di cui al comma precedente, il cancelliere della corte provvede a farle fare a spese della par- te. Una copia del ricorso o del controricor- so e della sentenza impugnata deve essere subito trasmessa dal cancelliere al pubblico ministero.

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