Hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai giudizi introdot - ti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023 Art. 140. (Deposito delle memorie di parte)
Art. 140. (Deposito delle memorie di parte)
Le parti che depositano memorie a norma dell’articolo 378 del Codice debbono unire almeno tre copie in carta libera oltre le copie per ciascuna delle altre parti. Il cancelliere non può ricevere le memorie che non siano accompagnate dalle tre copie in carta libera.
Le parti che depositano memorie a norma dell’articolo 378 del Codice debbono unire almeno tre copie in carta libera oltre le copie per ciascuna delle altre parti. Il cancelliere non può ricevere le memorie che non siano accompagnate dalle tre copie in carta libera.
Hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023. Art. 140-bis (Svolgimento della camera di consiglio) La camera di consiglio si svolge in presenza. Il presidente del collegio, con proprio decreto, può disporre lo svolgimento della camera di consiglio mediante collegamento audiovisivo a distanza, per esigenze di tipo organizzativo. Hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ri - corso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023.
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