Art. 144-bis.1 (Restituzione del fascicolo d’ ufficio e dei fascicoli di parte) Dopo la definizione del giudizio, il fascicolo d’ufficio trasmesso ai sensi dell’articolo 137- bis e gli atti ed i documenti depositati dalle parti e già prodotti nei precedenti gradi del pro- cesso sono restituiti, decorsi novanta giorni dal deposito della decisione, alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai giudizi introdot - ti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023. Art. 144-quater. (Restituzione del fasci- colo d’ufficio e dei fascicoli di parte) Dopo la definizione del giudizio, il fascico- lo d’ufficio trasmesso ai sensi dell’articolo 369 del codice e gli atti ed i documenti de- positati dalle parti e già prodotti nei pre- cedenti gradi del processo sono restituiti, decorsi novanta giorni dal deposito della decisione, alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023
Art. 144-quater. (Restituzione del fasci- colo d’ufficio e dei fascicoli di parte) Dopo la definizione del giudizio, il fascico- lo d’ufficio trasmesso ai sensi dell’articolo 369 del codice e gli atti ed i documenti de- positati dalle parti e già prodotti nei pre- cedenti gradi del processo sono restituiti, decorsi novanta giorni dal deposito della decisione, alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
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