Guida RiformaCivile

Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023

Nuova disposizione applicabile dal 30 giugno 2023

Art. 155-ter (Partecipazione del credito- re alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche) La partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare di cui all’articolo 492- bis del codice ha luogo a norma dell’articolo 165 di queste disposizioni. Nei casi di cui all’articolo 492-bis, ottavo e nono comma, l’ufficiale giudiziario, ter- minate le operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al credito- re le banche dati interrogate e le informa- zioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certifica- ta, dandone atto a verbale. Il creditore en- tro dieci giorni dalla comunicazione indica all’ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia.

Art. 155-ter (Partecipazione del credito- re alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche) La partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare di cui all’articolo 492- bis del codice ha luogo a norma dell’articolo 165 di queste disposizioni. Nei casi di cui all’articolo 492-bis, sesto e settimo comma, l’ufficiale giudiziario, ter- minate le operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al credito- re le banche dati interrogate e le informa- zioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certifica- ta, dandone atto a verbale. Il creditore en- tro dieci giorni dalla comunicazione indica all’ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia.

Disposizione applicabile fino al 29 giugno 2023

Nuova disposizione applicabile dal 30 giugno 2023

Art. 155-quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori) Quando le strutture tecnologiche, necessa- rie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all’articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all’articolo

Art. 155-quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori) Se è proposta istanza ai sensi dell’articolo 492- bis del codice, quando le strutture tec- nologiche, necessarie a consentire l’acces- so diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui al quarto comma del

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