155-quater, primo comma, non sono fun- zionanti, il creditore, previa autorizzazione a norma dell’articolo 492-bis, primo com- ma, del codice, può ottenere dai gestori del- le banche dati previste dal predetto articolo e dall’articolo 155-quater di queste disposi- zioni le informazioni nelle stesse contenute. La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell’anagrafe tribu- taria, ivi incluso l’archivio dei rapporti fi- nanziari, nonché a quelle degli enti previ- denziali, sino all’inserimento di ognuna di esse nell’elenco di cui all’articolo 155-qua- ter, primo comma.
medesimo articolo e a quelle individuate con il decreto di cui all’articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, l’uffi- ciale giudiziario attesta che l’accesso diret- to alle suddette banche dati non è attuabile. L’istante con l’attestazione di cui al pri- mo comma o con l’autorizzazione del pre- sidente del tribunale ai sensi dell’articolo 492-bis, secondo comma, del codice, ove necessaria, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall’articolo 155-quater le informazioni nelle stesse contenute. Dal rilascio dell’attestazione di cui al primo comma, o dal provvedimento di autorizza- zione del presidente del tribunale, se il pre- cetto è notificato anteriormente, il termine di cui all’articolo 481, primo comma, del codice rimane sospeso per ulteriori novan- ta giorni. Se il precetto è notificato dopo il provvedimento di autorizzazione del pre- sidente del tribunale, tale termine rimane sospeso sino al decorso di novanta giorni da tale provvedimento. Si applicano per quanto compatibili l’ottavo comma dell’articolo 492 e il decimo comma dell’articolo 492-bis del codice. La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell’anagrafe tribu- taria, ivi incluso l’archivio dei rapporti fi- nanziari, nonché a quelle degli enti previ- denziali, sino all’inserimento di ognuna di esse nell’elenco di cui all’articolo 155-qua- ter, primo comma.
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