Guida RiformaCivile

01. LIBRO PRIMO - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

TITOLO VI - DEL MATRIMONIO Capo IV - Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio Oggetto: art. 145 c.c. - Intervento del giudice

> IN CASO DI DISACCORDO DEI CONIUGI, COSA ACCADE PER LE PROCEDURE INSTAURATE FINO AL 29 GIUGNO 2023? Continua ad applicarsi la procedura ex art. 145 c.c. dell’attuale versione: In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l’intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata. Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell’unità e della vita della famiglia. > IN CASO DI DISACCORDO DEI CONIUGI, COSA ACCADE PER LE PROCEDURE INSTAURATE DAL 30 GIUGNO 2023? In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l’intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno gli anni dodici o anche di età inferiore ove capaci di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata. Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente da uno o entrambi i e

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